Approfitto del commento del sig. Clemente, che ringrazio assieme a tutto lo staff, per parlare ancora di delocalizzazione. Lo faccio spostando l’attenzione sulla parola “libero mercato”. Parola che ormai si usa per spiegare e giustificare tutto e che dovrebbe portarci fuori
dalla stagnazione in cui ci troviamo. La legge che istituisce il libero mercato è del 1990 la n°287, fatta recependo una normativa europea in materia di tutela e concorrenza del mercato.Da li quindi le fondamenta per la struttura in cui ci troviamo: libertà assoluta di intraprendere un’attività in concorrenza con qualsiasi e libera formulazione dei prezzi dei
prodotti. Prezzi, che sembra più che entrare in concorrenza tendano al rialzo indiscriminato. Benissimo questo è servito sicuramente a spezzare il monopolio di enel o telecom, per la verità le cui bollette non gravavano come adesso sulle famiglie. Queste erano comunque aziende che operavano nello stesso contesto sociale e con la stessa moneta. Anche se comunque avvantagiate perchè introitando sicuramente utili da attività estere
potevano stroncare la concorrenza che si stava formando in Italia. Ora penso che le cose cambino quando io metto in vendita le tegoline che vengono dall’Egitto approfittando del contesto sociale e monetario di quel paese e metto in ginocchio i produttori italiani di tegoline oppure porto la mia produzione in posti in cui il costo del lavoro è bassissimo e licenzio i miei operai italiani.Verissimo e giustissimo che nell’esempio anche l’Egitto possa esportare i suoi prodotti, o gli operai dei paesi sottosviluppati possano lavorare e migliorare la propria posizione sociale. Ma in un contesto di regolamentazioni, da fare, di certe libertà,della legge di cui sopra,tenendo anche conto di certe peculiarità che ogni paese ha.Vedi il nostro in cui non essendoci materie prime e poca energia possiamo contare solo sulle nostre mani e sulla nostra inventiva. Quello che stà accadendo in America in questi giorni meriterebbe un’analisi approfondita là dove l’uso del libero mercato selvaggio ha fallito e dovrebbe far meditare tanta gente.
Art. 2.
Intese restrittive della libertà di concorrenza
1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese nonché le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni quivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.
Art. 4.
Deroghe al divieto di intese restrittive della libertà di concorrenza
1. L'Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate ai sensi dell'articolo 2, che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato i quali abbiano effetti tali da comportare un sostanziale beneficio per i consumatori e che siano individuati anche tenendo conto della necessità di assicurare alle imprese la necessaria concorrenzialità sul piano internazionale e connessi in particolare con l'aumento della produzione, o con il miglioramento qualitativo della produzione stessa o della distribuzione ovvero con il progresso tecnico o tecnologico.
L'autorizzazione non può comunque consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento delle finalità di cui al presente comma né può consentire che risulti eliminata la concorrenza da una parte sostanziale del mercato.
2. L'Autorità può revocare il provvedimento di autorizzazione in deroga di cui al comma 1, previa diffida, qualora l'interessato abusi dell'autorizzazione ovvero quando venga meno alcuno dei presupposti per l'autorizzazione.
3. La richiesta di autorizzazione è presentata all'Autorità, che si avvale dei poteri di istruttoria di cui all'articolo 14 e provvede entro centoventi giorni dalla presentazione della richiesta stessa.